Art. 4.
(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

      1. Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la BPCO è inserita tra le patologie croniche ed invalidanti che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni incluse nei livelli

 

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essenziali di assistenza, necessarie ed appropriate per il monitoraggio dell'evoluzione della malattia e per la prevenzione delle complicanze e degli aggravamenti.